Spesometro

Devono essere inviati in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le fatture emesse nel trimestre di riferimento; le fatture ricevute/registrate, incluse le note di variazione e le bollette doganali. I dati da inviare sono quelli relativi ad ogni singola fattura. Non e’ un invio di dati riepilogativi.

Per l’anno 2017

L’obbligo e’ semestrale:

- invio entro il 16 ottobre (scadenza originaria 18 settembre 2017 (il 16/09 cade di sabato) per il primo semestre,

- invio entro il 28 febbraio 2018 per il secondo semestre.

Dall’anno 2018

L’obbligo e’ trimestrale (anche per i contribuenti mensili), i dato devono essere inviati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Soggetti esonerati

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

a) I produttori agricoli del regime speciale (o di esonero) previsto per chi è situato nelle zone montane (art 9 DPR 601/73).

Ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti abbiano il domicilio fiscale. Pertanto sono esclusi dall’obbligo coloro che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane. (Circ. 105/2017). L’obbligo sussiste per coloro che hanno optato per il regime normale.

b) Amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome

(di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

c) Soggetti in regime forfetario

(articolo 1, commi 54-89 legge 23 dicembre 2014, n. 190)

I soggetti che accedono al regime forfetario non annotano le fatture, non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l’IVA sugli acquisti.

d) Soggetti “minimi”. Ossia i soggetti in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

(art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

I contribuenti che svolgo attività d’impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del “regime dei minimi” e che lo mantengono fino alla scadenza, non annotano le fatture, non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa, non detraggono l’IVA.

e) Soggetti che hanno optato per l’invio di tutte le fatture (emesse e ricevute) e/o dei corrispettivi elettronici. Ossia i soggetti che hanno optato per l’emissione delle fatture in formato elettronico. (Dlgs 127/2015)

Documenti da inserire nella comunicazione

Fatture escluse

Non devono essere comunicati:

Note

I curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione nei termini previsti, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

E’ possibile inserire fatture gia inviate “se ciò risulta più agevole”. (Circ.1/2017). Ad esempio per chi ha optato per la fatturazione elettronica) nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute sono essere transitate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), il contribuente può inserire nella comunicazione i soli dati relativi alle altre fatture oppure anche quelli relativi a tutte le fatture.

Le associazioni sportive, pro loco e simili, per le attività rientranti nel regime forfettario ex legge n. 398/1991 (sia istituzionali che commerciali) devono trasmettere i dati delle fatture emesse, ma non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, tali soggetti sono esonerati dall’obbligo della registrazione; (Circ.1/2017)

I dati delle fatture assoggettate al meccanismo del reverse charge devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’apposito codice codice N6 - inversione contabile (reverse charge). (Circ.1/2017)

Modalità di trasmissione

Le modalità sono le stesse di quelle previste per la fatturazione elettronica.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

(art. 11 dlgs 471/1997 – modificato da DL 193/2016)

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione di 2,00 euro per ogni fattura, sino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se entro 15 giorni dalla scadenza dell’invio viene trasmessa la comunicazione omessa o errata.

Per l’anno 2017 essendo previsto l’invio semestrale in luogo di quello trimestrale, la sanzione massima sarà di 2.000 euro.

Ravvedimento operoso

Si applica il ravvedimento (previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 (risoluzioni n. 104/2017 e 87/2017).

Per la mancata o errata trasmissione dei dati delle fatture, si applicano le regole ordinarie, pertanto potrà essere regolarizzata inviando la comunicazione (originariamente omessa o errata);

Se il ravvedimento avviene con l’invio entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria (con nuovo invio in sostituzione di quello omesso o con errori) avviene, la sanzione sarà ridotta al 50%, ossia 1 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 500 euro a trimestre (1.000 per i semestri del 2017).

Non si applica l'articolo 12 del dlgs 472/1997 (concorso di violazioni e continuazione).


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