L'IMPOSTA DI SOGGIORNO |
L’imposta di soggiorno, chiamata
anche tassa di soggiorno, è un’imposta applicata su chi soggiorna in
strutture ricettive alberghiere o extra-alberghiere. (art. 4, Dl 23/2011)
Non tutti i comuni possono applicare la tassa
di soggiorno, ma solo i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei
comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d’arte possono istituire con deliberazione del consiglio,
una imposta di soggiorno.
L’imposta è a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul proprio del Comune. L’imposta di
soggiorno è un’imposta fissa richiesta alle persone che alloggiano presso le
strutture ricettive di quei comuni che hanno deliberato di applicare la tassa.
I Comuni devono stabilire la tassa di soggiorno “«secondo
criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per
notte di soggiorno”.
Di solito i prezzi variano da 1 a 5 euro a notte in
base alla tipologia d’alloggio e alle stelle dell’albergo. In alcuni casi si
decide di applicare la tassa di soggiorno una tantum, indipendentemente dalle
notti di soggiorno.
I Comuni hanno la facoltà di disporre ulteriori
modalità applicative del tributo, nonchè di prevedere esenzioni e riduzioni
per particolari situazioni o per determinati periodi di tempo.
Tra le esenzioni più applicate ci sono:
·
I bambini
fino ai 10 anni, a volte 14 anni ma anche 18.
·
Chi pernotta
presso gli ostelli della gioventù
·
I malati
·
I disabili
·
Gli
accompagnatori di persone malate o disabili (di solito uno per paziente)
·
I genitori
di malati minori di diciotto anni
·
Gli autisti
e gli accompagnatori turistici (di solito uno ogni 20/25 partecipanti)
·
I residenti
e a volte anche gli iscritti all’anagrafe (quindi gli aire)
·
Le forze
armate
Le esenzioni sono spesso subordinate alla
presentazione al gestore della struttura di apposita certificazione attestante
lo stato di residenza, di salute o di lavoro.
In alcuni casi l’imposta di soggiorno è prevista
solo in alcuni periodi dell’anno ossia nei periodi di alta e/o media stagione.
Obblighi delle strutture
ricettive
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo
di riscuotere l’imposta di soggiorno secondo le modalità stabilite dal
proprio Comune
In tutti i casi la tassa di soggiorno va pagata direttamente presso la struttura dove si
alloggia.
Il Modello 21
I gestori delle
strutture ricettive (che non sono sostituti d’imposta ma “agenti contabili”),
devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della
gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello
ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di
gestione).
In caso di mancato pagamento il gestore ha l’obbligo
di comunicare al comune le generalità del cliente, ma solo se
espressamente richiesto nel regolamento comunale sulla tassa di soggiorno.
Il conto della gestione, redatto sul "Mod. 21 -
Conto di gestione" deve essere presentato esclusivamente in copia
originale, sottoscritta dal gestore (titolare/legale
rappresentante) della struttura ricettiva.
Ogni Comune dovra' deliberare le modalità di invio
Nel Conto della gestione devono essere riportate le
somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno di riferimento
e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune.
Il "Modello 21 - Conto della
gestione" dovrà fornire le seguenti informazioni, secondo le indicazioni
specifiche fornite dal Comune:
Nel caso in cui un gestore incassi l’imposta per più
strutture i modelli da presentare saranno tanti quanti sono le
strutture ricettive.
Sanzioni e ravvedimento
Nel caso in cui ci siano errori o violazioni
degli obblighi in merito alla tassa di soggiorno è prevista una sanzione
amministrativa pecuniaria per le strutture ricettive che parte da un
minimo di 25€ ad un massimo di 500€ (art. 7-bis, comma 1, DLgs 267/00).
I gestori delle strutture ricettive non sono
sostituti d’imposta ma “agenti contabili” (Corte dei Conti Deliberazione n. 96/2016/PAR) per cui le
violazioni compiute dal gestore della struttura - omissioni e ritardi nel
versamento del tributo - non sono considerate violazioni tributarie. Per tanto non
e’ applicabile il ravvedimento operoso (art. 13, dlgs 472/1997)
Sono invece sanzionabili ex
art. 7-bis del TUEL (Testo Unico Enti Locali), che consente ai
regolamenti comunali di fissare sanzioni amministrative pecuniarie le cui misure
minime e massime devono essere ricomprese tra 25 e 500 euro (art. 16,
comma 2, L. 1981/689), e fatta salva l’eventuale responsabilità penale del
trasgressore, con possibilità di stabilire ipotesi di ravvedimento e
mediazione.
In generale il gestore ha l’obbligo di:
La prima tassa di
soggiorno in Italia è stata introdotta nel 1910 sotto re Vittorio Emanuele III solo nei comuni con
stabilimenti idroterapici, stazioni climatiche e stazioni balneari. La
legge è stata successivamente ampliata con il Regio decreto-legge del 24 novembre
1938, estendendo la possibilità di applicare l’imposta di soggiorno in tutte
le altre località italiane di interesse turistico. E’ stata in fine abolita il 1° gennaio 1989.
L’imposta di soggiorno è stata nuovamente
introdotta dalla legge n° 42/2009 sul
federalismo fiscale che ha dato la possibilità agli enti locali di usufruire di
alcune riscossioni fiscali.