LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - LA TERRITORIALITA'

 

Ultimi aggiornamenti:

- 1.07.2011 - entrata in vigore del Regolamento Comunitario 282/2011

- 1.09.2011 - Circolare n. 37 dell'Agenzia - chiarimenti e precisazioni

 

INDICE

- Tavola riassuntiva

- Verificare il Paese del committente, la sua natura e il suo status di soggetto passivo

- La regola per le prestazioni di servizi generiche

- Entrata in vigore e modifiche

 

 

TAVOLA RIASSUNTIVA

 

Regole dal 1 gennaio 2011

Prestazione

B2B

B2C

note

Servizi forniti da intermediari - escluse quelle relative a beni immobili

Paese del committente

Paese della transazione sottostante

(art 7 sexies, a)

(2)

Servizi connessi con beni immobili comprese le perizie, le intermediazioni, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi vacanza e campeggi

Servizi inerenti alla preparazione ed al coordinamento dell'esecuzione di lavori immobiliari

La cessione di diritti di utilizzazione (esclusi costituzione e trasferimento di diritti reali, che - per l'Italia - rientrano tra le cessioni di beni)

Paese dove e' situato l'immobile

art (7quater,a)

Paese dove e' situato l'immobile

(8)

Trasporto di persone

non cambiato

In proporzione alla distanza percorsa in Italia

art 7quater, b)

In proporzione alla distanza percorsa in Italia

(9)

Trasporto intracomunitario di beni

Paese del committente

Paese di partenza - per tutto il percorso

art 7 sexies, c)

(3)

Trasporto internazionali di beni

Paese del committente

In proporzione alla distanza percorsa in Italia

art 7 sexties, c)

(4)

Intermediazioni su servizi connessi al trasporto ai trasporti intracom

Paese del committente

Paese della transa- zione sottostante

Servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, di intrattenimento e simili e servizi accessori - incluse fiere ed esposizioni, ma escluse prestazioni per l'accesso alle stesse

Paese del committente

(dal 1.1.2011)

Dove le prestazioni sono materialmente svolte

(12)


Prestazioni per l'accesso a fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, educative, di intrattenimento e simili e prestazioni accessorie all'accesso

Nel paese in cui si svolge la manifestazione

(dal 1.1.2011)

Dove le prestazioni sono materialmente svolte

(11)

Servizi connessi ai servizi di trasporto (carico, scarico, etc)

Paese del committente

Dove i servizi sono fisicamente resi - art 7 sexies, d)

 


Servizi su beni mobili incluse lavorazioni, perizie e noleggi

Servizi accessori ai trasporti, quali carico, scarico, movimentazione e simili

Paese del committente

Paese dove e' eseguita la prestazione

art 7 sexies, d)

(1)

(10)

Servizi ristorazione e catering - non su mezzi trasporto

Dove i servizi sono fisicamente resi

art 7 quater c)

Dove i servizi sono fisicamente resi

(7)

Servizi ristorazione su mezzi trasporto

(Nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunita')

Paese di partenza

art 7 quater d)

Paese di partenza (7bis)

Noleggi a breve di mezzi trasporto (max 90 giorni per natanti, 30 per altri)

Dove il mezzo e' messo fisicamente a diposizione del committente sempre che sia utilizzato all'interno della Comunita'.

In Italia se il mezzo e' messo a disposizione del committente al di fuori del territorio della Comunita' ma e' utilizzato in Italia

art 7 quater e)

Dove il mezzo e' messo fisicamente a diposizione del committente sempre che sia utilizzato all'interno della Comunita'.

In Italia se il mezzo e' messo a disposizione del committente al di fuori del territorio della Comunita' ma e' utilizzato in Italia

art 7 quater, e)

(5)

Noleggio a lungo termine di mezzi trasporto

(dal 2013 escluse le imbarcazioni da diporto)

Paese del committente

In Italia quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'.

Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate

(art 7 sexties, e)

(13)

(6)

DAL 2013

Noleggio di imbarcazioni da diporto a lungo termine

Paese del committente

In Italia se l'imbarcazione e' messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'.

Se l'imbarcazione e' messa a disposizione fuori della Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate in Italia quando sono utilizzate in Italia.

Quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la regola dei noleggi a breve di mezzi di trasporto (art. 7 sexies, lettera e)

(art. 7 sexies, lettera e-bis)

 

Telecomunicazioni e diffusione radio televisiva

(modif. dal 2015)

Paese del committente

- Paese del prestatore se committente UE, o se committente extra UE ma utilizzate in Italia

- Italia se fornitore extra Ue e utilizzate in Italia

art 7 sexties, g)

 


servizi forniti da soggetto non UE: paese dove i servizi sono usufruiti

art 7 sexties

 

 


Servizi intellettuali (art. 56 Dir)

– pubblicitarie;

– consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;

– cessioni di diritti immateriali, diritti d'autore;

– elaborazione e fornitura di dati e simili;

– interpreti e traduttori;

– operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;

– prestiti di personale;

- contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto;

– accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;

- servizi inerenti all’obbligo di non esercitare un’attività o un diritto di cui ai punti precedenti

 

Paese del committente

- Paese del fornitore

- Non soggetta se resa a soggetti extra UE, anche se il servizio e' l’utilizzato in Italia

(art 7septies)

(10)

Servizi forniti elettronicamente

(modif. dal 2015)

Paese del committente

servizi forniti da soggetto Iva UE:

- soggetto a iva nel paese del fornitore ; art 7ter;

- non soggetto se committente extra UE - art. 7septies, i);

 

- servizi forniti da soggetto Extra UE: paese del committente-

art 7 sexies, f)

 

paese del committente

( dal 2015)


 

 

Note

Nei casi in cui la territorialita' dei servizi resi a soggetti passivi d'imposta e' stabilita sulla base del paese del committente e' irrilevante dove i servizi sono utilizzati, e dove avviene la prestazione.

(1) - Le prestazioni rese ad un soggetto iva stabilito in Italia (committente) sono soggette ad iva in Italia anche se le prestazioni sono eseguite fuori d'Italia.

Esempi - Servizi su beni mobili incluse le perizie

● La societa' Alfa tedesca invia in Italia dei beni per il confezionamento a Beta Italiana. Beta Italiana emette fattura fuori campo iva. La committente Beta in Germania, autofattura applicando l'IVA con il reverse charge.

● La societa' Beta Italiana invia in Francia dei beni per il confezionamento a Gamma francese. Gamma francese invia a Beta fattura fuori campo iva, la committente Beta italiana, emette autofattura applicando l'IVA con il reverse charge. Nulla cambia se dopo il packaging le merce non rientra in Italia, ma ad esempio e' venduta in Paese UE o Extra UE.

● La societa' Beta Italiana invia in Svizzera dei beni per il confezionamento a Delta Svizzera, e successivamente li invia in Cina per vendita. La committente Beta italiana, emette autofattura per la prestazione di confezionamento applicando l'IVA con il reverse charge.

(2) - Intermediazioni (escluse quelle su immobili )

● Le intermediazioni su una cessione di beni avvenuta in Italia fino al 31.12.2009 erano soggette ad iva in Italia, paese in cui avveniva la cessione. Dal 2010 anche se la cessione avviene in Italia ma il committente e' Francese, le intermediazioni effettuate dall'intermediario italiano sono fuori campo iva.

L'intermediazione effettuata da un intermediario francese per conto di un'impresa italiana e' soggetta ad iva in Italia. Pertanto l'impresa Italiana deve emettere autofattura - o integrare i documento emesso dal soggetto francese - che, se relativa a beni in esportazione, sara' non imponibile.

Le intermediazioni possono essere non imponibili se relative a beni in esportazione, transito, temporanea esportazione etc, come previsto dall'art. 9.

● Esempio: prestazione di intermediazione, relativa al trasporto di persone dall’Italia alla Spagna (Roma -Aix en Provence - Madrid), resa da un soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di un privato italiano. Il trasporto di passeggeri si considera effettuato nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa, mentre per la restante parte si considera effettuato in parte in Francia ed in parte in Spagna: pertanto il soggetto che presta il servizio di intermediazione relativo a tale trasporto dovrà identificarsi (oltre che in Italia, paese in cui si è presunto essere già soggetto passivo) anche in Francia e in Spagna, al fine di assolvere in ogni Stato agli obblighi di fatturazione che si riferiscono all’intermediazione relativa a ciascuna tratta del trasporto. (CircAE 37_2011)

 

(3) - Vedi la voce specifica Trasporti di beni intracomunitari e internazionali

per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente (art. 7, comma 1, lettera f - DPR 633/72)

(4) - Vedi la voce Trasporti di beni intracomunitari e internazionali

(5) - Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto

● Il dipendente Rossi della Beta italiana affitta dalla DELTA in Germania una autovettura per 10 giorni e la utilizza in Germania, Francia e Svizzera. La societa' tedesca DELTA fattura con iva.

● Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati nel territorio dello Stato

Sono mezzi di trasporto i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi concepiti per il trasporto di persone od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli ( automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte; rimorchi e semirimorchi; vagoni ferroviari; navi; aeromobili; veicoli specificamente allestiti per il trasporto di malati e feriti). (art. 38, Reg. 282_2011)

● Contratti consecutivi (ivi comprese le proroghe) conclusi fra le stesse parti, possono essere considerati pratiche abusive (art. 39, Reg. 282_2011)

Si considerano effettuati in Italia se il mezzo di trasporto è messo a disposizione del committente in Italia, sempreché la concreta utilizzazione del mezzo di trasporto avvenga nel territorio comunitario: nel caso, infatti, di parziale utilizzo del mezzo di trasporto in tratte che sono al di fuori di tale ambito territoriale, i predetti servizi sono irrilevanti ai fini impositivi per la parte corrispondente.

(6) - Noleggio / leasing a lungo termine di una autovettura

● La Beta italiana prende in leasing dalla DELTA in Germania una autovettura che utilizza in Italia. La societa' Beta italiana emette fattura applicando l'IVA con il reverse charge.

(7) - Servizi di ristorazione e catering

Tali servizi consistono nella fornitura di cibi (preparati o non preparati) o di bevande o di entrambi, accompagnati da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. Quanto alla distinzione tra le due tipologie di servizi, va rilevato che i servizi di ristorazione sono prestati nei locali del prestatore, mentre quelli di catering sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore (Corte di Giustizia C-497/09 e C-499/09 - Reg 282_2011, art. 6) In assenza di servizi di supporto (quali, ad esempio, la fornitura di stoviglie e di mobilio e la messa a disposizione di personale incaricato del servizio), l’operazione non è considerata servizio di ristorazione o catering ma come cessione di beni.

● Il dipendente Rossi della Beta italiana consuma un pasto al ristorante DELTA in Germania. La societa' tedesca DELTA fattura con iva. Beta non deve emettere autofattura. Puo' chiedere il rimborso dell'iva se e' detraibile in Germania.

● Beta francese effettua servizi di catering a Genova alla GAMMA italiana. La societa' francese BETA emette fattura senza iva. GAMMA deve emettere autofattura o integrare quella ricevuta.

(7bis) - Servizi di ristorazione su mezzi di trasporto

La fornitura - da parte di una società di catering - di pasti già pronti, consegnati a bordo di navi, treni o aerei, costituisce una cessione di beni effettuata nei confronti della compagnia di navigazione o di trasporto ferroviario, In assenza di servizi di supporto (quali, ad esempio, la fornitura di stoviglie e di mobilio e la messa a disposizione di personale incaricato del servizio)

● Esempio (CircAE 37_2011): un trasporto a mezzo nave Genova –Barcellona – Cagliari – Patrasso - Alessandria d’Egitto. Le prestazioni di ristorazione rese nella tratta Genova - Patrasso (trasporto comunitario) sono soggette a IVA in Italia, Stato in cui è sito il primo punto di imbarco nella Comunità, mentre nella tratta Patrasso - Alessandria d’Egitto (tratta non comunitaria) si applica il criterio base, e quindi il luogo di effettuazione avviene nello Stato nelle cui acque nazionali si trova la nave al momento dell’esecuzione della prestazione (art. 36, comma 2, Reg. 82_2011).

● Esempio (CircAE 37_2011): un trasporto a mezzo nave Alessandria d’Egitto – Palermo - Barcellona. Le prestazioni di ristorazione rese nella tratta Palermo - Barcellona (trasporto comunitario) sono soggette a IVA in Italia, Stato in cui è sito il primo punto di imbarco nella Comunità, mentre, nella tratta Alessandria d’Egitto - Palermo, (tratta non comunitaria) saranno soggette a IVA in Italia le prestazioni di ristorazione rese nelle acque territoriali italiane.

Nell' ipotesi in cui una prestazione di ristorazione inizi durante una parte di trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità e prosegua durante una parte di trasporto di passeggeri effettuata al di fuori della Comunità (ma sempre nel territorio di un Stato membro) o viceversa, il luogo della prestazione sia determinato all’inizio della prestazione (art. 37 Reg. 82_2011). Esempio: in un trasporto a mezzo nave Genova –Barcellona – Cagliari – Patrasso - Alessandria d’Egitto una prestazione di ristorazione che cominci prima dell’arrivo al porto di Patrasso e prosegua mentre è ormai iniziato l’imbarco alla volta del porto di Alessandria d’Egitto sarà comunque soggetta a IVA in Italia. Esempio: in un trasporto a mezzo nave Alessandria d’Egitto – Palermo - Barcellona una prestazione di ristorazione che inizi in acque internazionali, dopo che la nave ha lasciato il porto di Alessandria d’Egitto, e che prosegua mentre è già iniziato l’imbarco nel porto di Palermo alla volta del porto di Barcellona: in questo caso la prestazione resterà esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. Le prestazioni di ristorazione e catering che, soddisfacendo il requisito di territorialità, si considerano effettuate in Italia, saranno assoggettate al regime di non imponibilità di cui all’articolo 8-bis, lettera d), del d.P.R. n. 633. (CircAE 37_2011)

● Non rientrano nell’articolo 7-quater, comma 1, i servizi di catering forniti senza il pagamento di alcun corrispettivo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, in quanto inclusi nel prezzo del biglietto. In tal caso il servizio di catering e' accessorio alla prestazione di trasporto passeggeri. Non rientrano nell’articolo 7-quater, comma 1, lett. d), le prestazioni di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, qualora rese nell’ambito di un pacchetto turistico venduto da un tour operator al cliente. Per le predette prestazioni comprese nel pacchetto turistico la cui vendita rileva nel paese del prestatore, trovano applicazione le speciali disposizioni per le agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 74-ter del d.P.R. n. 633.

(8) - Servizi relativi a beni immobili

si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento. Per i beni situati in Italia fa prova l’eventuale accatastamento del bene.

● La societa' DELTA con sede in Germania affitta in Italia un immobile di Beta italiana. La societa' Beta italiana emette fattura applicando l'IVA.

● Un tecnico tedesco effettua un riparazione ad un impianto di condizionamento di un immobile situato a Milano della societa' GAMMA italiana. Il tecnico emette fattura tedesca senza iva (per lui la prestazione e' extraterritoriale). GAMMA deve emettere autofattura o integrare quella ricevuta. Se il committente la riparazione e' un privato, o una societa' non residente in Italia, il tecnico deve identificarsi in Italia o nominarvi un rappresentante fiscale per fatturare e versare l'iva.

● non e' qui ricompresa l’attività dell’avvocato per la predisposizione dell’atto di vendita di un immobile o l’attività del tributarista relativa alla valutazione dei profili fiscali dell’operazione; tali attività, se rese a committenti soggetti passivi d’imposta, rileveranno dunque sotto il profilo territoriale nello Stato del committente (CircAE 37_2011)

● sono inclusi i servizi alberghieri. L'impresa o il professionista che alloggia in albergo in Germania ricevera' una fattura tedesca con iva. Non deve emettere autofattura. Puo' chiedere il rimborso dell'iva se e' detraibile in Germania.

non sono incluse le intermediazioni (rese dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti) relative alla prenotazione di servizi alberghieri (CircAE 37_2011)

(9) - Trasporti internazionali di persone

● La Beta italiana effettua un trasporto di passeggeri da Milano a Parigi. La societa' Beta italiana emette fattura assoggettando ad IVA la tratta in territorio italiano, che sara' comunque non imponibile (art. 9, comma 1, numero 3). Per la tratta in Francia sara' necessario verificare la normativa interna francese.

● La GAMMA tedesca effettua un trasporto di passeggeri da Milano a Parigi per conto di un privato. La societa' GAMMA tedesca dovra' nominare un rappresentante fiscale in Italia per versare l'iva in Italia. Il rappresentante emettera' fattura con iva.

● Sono state stabilite percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale con cui determinare la quota parte del servizio di trasporto internazionale che può considerarsi effettuata nel territorio dello Stato,: per il trasporto marittimo internazionale 5% dell'intero tragitto (CircMin 11420390_1980), per voli internazionali 38% per cento dell'intero tragitto del singolo volo internazionale (RisMin 89_1997).

(10) - Servizi su beni mobili

● Sono servizi "generici" che seguono la regola base del paese del committente, ed e' irrilevante dove sono utilizzati (B2B) (gia' inclusi nell'art. 7, comma 4, lettera d)

 

(11) - prestazioni per l'accesso alle manifestazioni

● Sino al 31.12.2010 ai fini della territorialita' le prestazioni di servizio - incluse quelle relative a fiere ed esposizioni - erano da considerare effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attiva' erano ivi svolte.

● Le prestazioni di accesso alla manifestazione sono rilevanti ai fini iva nel paese in cui si svolge la manifestazione. Quando un soggetto non residente esegue la prestazione in Italia ad un committente non residente, e' obbligato a identificarsi in Italia per poter versare l'IVA in Italia. In tal caso non c'e' un committente che possa applicare il reverse charge.

i servizi per l’accesso alle manifestazioni "comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica"; e' esclua l’utilizzazione di impianti, sportivi o di altro tipo, a fronte del pagamento di quote d’iscrizione (Reg 282_2011, art. 32)

i servizi accessori all’accesso alle manifestazioni devono essere forniti separatamente (e dietro corrispettivo) allo spettatore della manifestazione e comprendono in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma escludono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti (Reg 282_2011, art. 33). Si può ritenere in via esemplificativa che debbano essere considerati connessi con l’accesso ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione scientifica medesima. (CircAE 37_2011)

 

(12) - Servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche, etc.

 

● Sino al 31.12.2010 ai fini della territorialita' le prestazioni di servizio - incluse quelle relative a fiere ed esposizioni - erano da considerare effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività fossero materialmente svolte nel territorio stesso, sia per i rapporti B2B che B2C. Dal 1.1.2011, l'art 7quinqies e l'art. 7ter prevedono che:

- le prestazioni a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nello Stato ove sono materialmente svolte, incluse le prestazioni per l'accesso alle manifestazioni.

- le prestazioni a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel paese del committente, escluse le prestazioni per l'accesso alle manifestazioni.

● Debbono essere considerate accessorie ad un’attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell’attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi (sentenze C-327/94 del 26 settembre 1996 e C-114/05 del 9 marzo 2006). (CircAE 37_2011 che amplia la precedente posizione)

 

 

(13) - Noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto

 

● prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate

 

 

Come individuare il Paese in cui il committente e' stabilito

 

Per «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato» si intende:

- un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero,

- una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera:

- domicilio il luogo in cui si trova la sede legale;

- residenza quello in cui si trova la sede effettiva (art. 7, comma 1, lettera d).

 

Per stabile organizzazione si intende una qualsiasi organizzazione caratterizzata da:

1) un sufficiente grado di permanenza della struttura nel territorio dello Stato membro

2) la qualificazione della struttura come presenza di risorse umane e materiali in grado di fornire i servizi per cui e' creata. (Reg. 282/2011)

Committente puo' essere sia la casa madre sia una sua stabile organizzazione. Se il committente e' la stabile organizzazione, il Paese del committente e' quello in si trova la stabile organizzazione. In presenza di piu' stabili organizzazioni in Paesi diversi, se non e' possibile individuare a quale stabile organizzazione e' prestato il servizio, questo si considera effettuato alla casa madre. (Reg. 282/2011 - art. 22. comma 3) (CircAEn 37_2011)

 

Come identificare il cliente - committente

Per individuare la territorialita' delle prestazioni di servizi generici, si deve distinguere le prestazioni rese a soggetti passivi d'imposta da quelle rese a soggetti che non lo sono (privati). E' quindi necessario identificare la natura del cliente - committente. Sono considerati soggetti passivi d'imposta (art. 7ter):

- i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione;

- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che svolgono sia attivita' commerciale e non commerciale, indipendentemente dalla riferibilità degli acquisti all’una o all’altra attività;

- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, comunque in possesso di partita iva (e' il caso di enti che hanno dovuto identificarsi avendo effettuato acquisti intracomunitari e per corrispondenza in altri Stati membri per un ammontare superiore a 10.000 euro);

. Quindi gli enti non commerciali si considerano soggetti passivi d'imposta per il solo fatto di possedere la partita iva, indipendentemente dall'attivita' svolta,

Per i clienti - committenti residenti all'estero e' necessario accertarsi dello status che rivestono nel loro Paese. Per cui:

- per i soggetti residenti nella Comunita' Europea si deve acquisire il numero identificativo iva

- per i soggetti residenti fuori della Comunita' Europea e' consigliabile dotarsi almeno di un certificato dello stato estero da cui risulti l'iscrizione in albi corrispondenti alla nostra camera di commercio o simili. (CircAEn 37_2011)

 

Come provare lo status di soggetto passivo

Soggetti comunitari - Il prestatore stabilito Italia che pone in essere prestazioni generiche nei confronti di committenti stabiliti in altro Stato membro deve ottenere la conferma della validità del numero IVA mediante il sistema VIES. Particolari regole sono previste in caso di numero iva richiesto non ancora attribuito.

Soggetti extra comunitari - Si dovra' comunque provare lo svolgimento di un’attività imprenditoriale, artistica o professionale (anche non in via esclusiva). Tra gli elementi probatori utilizzabili:

- la certificazione – rilasciata dalle autorità fiscali degli Stati non comunitari i cui contribuenti possono accedere alla forma semplificata di rimborso di cui all’articolo 38-ter del d.P.R. n. 633 (Norvegia, Svizzera, Israele) – attestante lo status di soggetto passivo d’imposta [art. 18, paragrafo 3, lettera a), del Reg. 282/2011].

- l’eventuale attribuzione di un numero identificativo attribuito dalle autorità fiscali del relativo Stato ai fini della corrispondente imposizione sulla cifra d’affari o qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo

- la verifica circa l’esattezza delle informazioni ricevute dal committente, applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento (art. 18, paragrafo 3, lettera b) del Reg. 282/2011). (CircAEn 37_2011)

 

 

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI


La territorialita' delle prestazioni di servizi generici (CircAE 37_2011)

 

Secondo la regola generale, le prestazioni di servizi - con esclusione di alcune prestazioni specificatamente identificate - si considerano effettuate in Italia (art. 7ter):

a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (regola del committente)

b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti in Italia.

Pertanto le prestazioni rese a soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti nel paese del committente, ed non e' rilevante dove sono utilizzate e dove avviene l'esecuzione del servizio.

Questa e' la regola base che si applica a tutti servizi, eccetto per quelli per cui e' prevista una regola specifica diversa. Per le prestazioni rese a consumatori privati, invece, la regola non e' cambiata per cui sono territorialmente rilevanti nel paese ove e' stabilito il soggetto che effettua la prestazione.

 

Prestazioni comprese nella regola generale

Rientrano in questo gruppo di prestazioni "generiche", e seguono la regola del paese del committente, se rese a soggetti passivi d'imposta:

– prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

– prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili;

– prestazioni pubblicitarie;

– prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;

– prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;

– prestazioni di interpreti e traduttori;

– prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;

– prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;

– prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;

– prestazioni relative a prestiti di personale;

– concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;

– cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

 

Entrata in vigore e modifiche

Dal 1 gennaio 2010

La territorialita' dei servizi resi a soggetti passivi d'imposta e' stabilita sulla base del paese del committente ed e non e' rilevante dove sono utilizzati, eccetto per quei servizi per cui e' definita una diversa e specifica regola.

La territorialita' dei servizi a committenti non soggetti passivi d'imposta e' stabilita sulla base del paese del prestatore, eccetto per quei servizi per cui e' definita una diversa e specifica regola.

Dal 1 gennaio 2011

E' cambiata a territorialita' dei servizi per attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, e di intrattenimento e simili e servizi accessori - incluse fiere ed esposizioni.

Per le operazioni in corso all'entrata in vigore della nuova legge si puo' fare riferimento a quanto gia' indicato dall'Agenzia (circ 36_2010 - vedi piu0 avanti) per le operazioni in corso al 1 gennaio 2010.

Dal 1 luglio 2011

Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunitario 282/2011. Queste disposizioni non devono essere trasposte nella legislazione nazionale, ma sono immediatamente operative. Il regolamento 282/2011 non contiene novita' legislative ma precisazioni e interpretazioni relative alla legislazione Comunitaria Iva vigente. Una parte importante e' dedicata alla individuazione del luogo ove si devono intendere fornite le prestazioni di servizio. Vengono presi in esame numerosi casi indicandone l'interpretazione corretta. Nel regolamento italiano almeno un errore e' stato accertato: nell'art. 18, paragrafo 2, manca un "non", rispetto al testo inglese.
E' utile ricordare che in caso di divergenze tra testi normativi in differenti lingue, occorre trarre il senso voluto dal legislatore comunitario confrontando i testi delle diverse traduzioni.

Per il 2013 e 2015 sono gia' stabilite ulteriori modifiche per i servizi di locazione delle imbarcazioni da diporto, per i servizi prestati elettronicamente e per le trasmissioni radiotelevisive (Dir 2008/8/CE)

Direttive e Regolamenti

Le seguenti Direttive e Regolameni hanno modificato la disciplina iva intracomunitaria. Con il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 sono state recepite nella legislazione nazionale. (Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2010)

• Direttiva 2008/8/CE : territorialita' delle prestazioni di servizio

• Direttiva 2008/9/CE : rimborsi a soggetti comunitari non residenti

• Direttiva 2008/117/CE : modelli Intrastat e altre disposizioni volte a combattere le frodi

• Regolamento 282/2011: regolamento di esecuzione - interpretazioni delle diposizioni

 

rev 20 apr 2012