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Termini per il pagamento di IRES e IRAP

(DPR 435 2001 – art. 17)

Soggetti che approvano il bilancio entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla dichiarazione IRAP va effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla dichiarazione IRAP va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

Se il bilancio non e' approvato nel termine stabilito

Il versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto da statuto o dalla legge.

 Rinvio di 30 giorni

I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse.

 Rinvio al 20 agosto 2018 per chi approva il bilancio entro quattro mesi

Quest’anno i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2017 che approvano il bilancio entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 2 luglio 2018 (poiché il 30 giugno 2018 è sabato), quindi beneficiano del rinvio al 20 agosto previsto per tutti i versamenti scadenti dal 1° al 20 agosto (Dl. 223 2006 – art. 37)

 

Esempio 1: società con esercizio coincidente con l’anno solare 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) che per statuto deve approvare il bilancio entro 4 mesi – ossia entro il 30 aprile 2018 –

- bilancio approvato in data 20 aprile 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 30 giugno – sesto mese . Ma poiché il 30 giugno 2017 è sabato, il termine ultimo (con la maggiorazione dello 0.40 %) e’ spostato al 2 luglio 2018.

- bilancio approvato in data 20 giugno 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 30 giugno (poiché il 30 giugno 2017 è sabato, i termine ultimo e’ spostato al 2 luglio 2012).

- bilancio non approvato entro il 30 giugno 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 30 giugno (poiché il 30 giugno 2017 è sabato, i termine ultimo e’ spostato al 2 luglio 2012).

 

Esempio 2: società con esercizio coincidente con l’anno solare 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) che per statuto deve approvare il bilancio entro 6 mesi – ossia entro il 30 giugno 2018 –

- bilancio approvato in data 20 aprile 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 31 maggio.

- bilancio approvato in data 10 maggio 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 30 giugno (poiché il 30 giugno 2017 è sabato, i termine ultimo e’ spostato al 2 luglio 2012).

- bilancio approvato in data 18 giugno 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 31 luglio.

- bilancio approvato in data 15 luglio 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 31 luglio.

- bilancio non approvato entro il 30 giugno 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 31 luglio.

 rev 06 2018