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TERMINI PR L'ACCERTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI ED IVA

Periodo d'imposta Anno presentazione dichiarazione Termine accertamento Termine in caso di dichiarazione omessa
2011 2012 2016 2017
2012 2013 2017 2018
2013 2014 2018 2019
2014 2015 2019 2020
2015 2016 2020 2021
2016 2017 2022 2024
2017 2018 2023 2025

 

Notifiche ricevute per posta

Per l’accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, vale la data di spedizione dell’atto e non quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente  

Gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono:

●  per il notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale)

  per il destinatario, al momento della ricezione;

Ad esempio: per l’accertamento relativo all’anno 2013 il termine e’ il 31 dicembre 2018. Se l’accertamento e’ ricevuto dal contribuente tramite posta in data 9 gennaio 2019 e’ valido se l’agenzia lo ha consegnato al servizio postale (lo ha spedito) entro il 31 dicembre 2018.

Modifiche intervenute

La Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208 /2015) ha modificato i termini di accertamento relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in avanti. (art. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73) ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto di dette modifiche, con riferimento agli avvisi relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in avanti i nuovi termini di accertamento sono stati fissati:

   al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (prima era il quarto anno),

   al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata (prima era il quinto anno).

La Legge di Bilancio per il 2016 ha  abrogato il raddoppio dei termini nel caso di reati.

 

rev 06 2018