TERMINI PR L'ACCERTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI ED IVA |
Periodo d'imposta | Anno presentazione dichiarazione | Termine accertamento | Termine in caso di dichiarazione omessa |
2011 | 2012 | 2016 | 2017 |
2012 | 2013 | 2017 | 2018 |
2013 | 2014 | 2018 | 2019 |
2014 | 2015 | 2019 | 2020 |
2015 | 2016 | 2020 | 2021 |
2016 | 2017 | 2022 | 2024 |
2017 | 2018 | 2023 | 2025 |
Notifiche ricevute per posta
Per l’accertamento
notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di
decadenza, vale la data di spedizione dell’atto e non quella di ricezione
dello stesso da parte del contribuente
Gli
effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono:
●
per il notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale
giudiziario (ovvero al personale del servizio postale)
● per il destinatario, al momento della
ricezione;
Ad
esempio: per l’accertamento relativo all’anno 2013 il termine e’ il 31
dicembre 2018. Se l’accertamento e’ ricevuto dal contribuente tramite posta
in data 9 gennaio 2019 e’ valido se l’agenzia lo ha consegnato al servizio
postale (lo ha spedito) entro il 31 dicembre 2018.
Modifiche intervenute
La Legge
di Bilancio per il 2016 (L. 208 /2015) ha modificato i termini di accertamento
relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in avanti. (art. 57, DPR n. 633/72 e
43, DPR n. 600/73) ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi.
Per
effetto di dette modifiche, con riferimento agli avvisi relativi ai periodi d’imposta
dal 2016 in avanti i nuovi termini di accertamento sono stati fissati:
● al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione (prima era il quarto
anno),
● al 31 dicembre del settimo anno
successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere
presentata (prima era il quinto anno).
La Legge
di Bilancio per il 2016 ha abrogato
il raddoppio dei termini nel caso di reati.
rev 06 2018