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New Page 4 Dichiarazione annuale tardiva

DICHIARAZIONI IVA TARDIVE E OMESSE - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

 

Dichiarazione annuale tardiva - entro 90 giorni

La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza dei termini e' considerata valida (non e' omessa), ed e' dovuta la sanzione amministrativa per il ritardo.

La dichiarazione presentata oltre i novanta giorni si considera comunque omessa e non e' possibile il ravvedimento.

Dichiarazione presentata entro novanta giorni - sanzioni - La tardiva presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione fissa di Euro 250,00 (Dlgs 471_1997, art. 1, c. 1), oltre la sanzione per l'eventuale omesso o carente versamento.

Ravvedimento (art. 13, comma 1, lettera c, D.lgs 471_1997) - E' una modalita' specificatamente prevista per la presentazione in ritardo. Il ravvedimento si attua con la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni rispetto al termine di scadenza naturale, ed il pagamento della sanzione ridotta a 25 euro - codice tributo 8911 - corrispondente ad 1/10 del minimo previsto di 250 euro . (Circ. 42_2016)

IVA non versata - L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione, puo' essere autonomamente sanata con il ravvedimento  (art. 13, dlgs 471_1997).

Poiche' la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni e' "valida", non si applica la sanzione prevista dall'art. 5, comma 1) del d.lgs. n. 471. Infatti dalla stessa non puo' risultare un'imposta dovuta (nel senso del citato art. 5) ma, semmai, un'imposta dichiarata e non versata, come tale da assoggettare alla sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471. (CirMin 23_1999, Cap II, punto 1.2.)

 

Dichiarazione annuale omessa

L'omessa presentazione della dichiarazione annuale e' punita con la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta. In ogni caso la sanzione irrogata non può essere inferiore a Euro 250,00.

Parificabile all'omissione e':

- la presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni (art. 8, e 2, DPR 322_1998)

- l'invio da parte dell'intermediario con un ritardo superiore a 90 giorni

L'imposta dovuta, ossia la base di commisurazione della sanzione, e' calcolata sottraendo dall'ammontare dell'IVA a debito:

- tutti i versamenti effettuati relativi al periodo d'imposta;

- il credito dell'anno precedente non richiesto a rimborso;

- le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.

Va precisato, inoltre, che l'imposta detraibile relativa al quarto trimestre (assolta da quei contribuenti che, per opzione, eseguono i versamenti trimestralmente) va computata ugualmente in detrazione agli effetti sanzionatori, se la relativa liquidazione risulti di fatto eseguita, pur in assenza della dichiarazione annuale. In caso contrario detta imposta rimane dovuta e concorre, quindi, a determinare la base di commisurazione della sanzione, fermo restando, peraltro, che il relativo diritto alla detrazione potrà essere esercitato successivamente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 1, e 28, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, come di recente modificati, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto.

Oltre i 90 giorni le dichiarazione si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati.

Dichiarazione presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo successivo e prima di attività di accertamento

 - e' punita con la sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta e la sanzione irrogata non può essere inferiore a Euro 250,00

- se l'imposta dovuta e' pari a zero, o a credito, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione da Euro 250,00 a 2.000,00.

Ravvedimento - In caso di dichiarazione omessa (ritardo superiore a 90 giorni) non e' possibile il ravvedimento. La sanzione sarà comunicata dall'Ufficio.

 rev 05 2018