DICHIARAZIONI IVA TARDIVE E OMESSE - SANZIONI - RAVVEDIMENTO |
Dichiarazione annuale tardiva - entro 90 giorni |
La
dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza dei termini e'
considerata valida (non e' omessa), ed e' dovuta la sanzione amministrativa
per il ritardo.
La
dichiarazione presentata oltre i
novanta giorni si considera comunque omessa e non e' possibile
il ravvedimento.
Dichiarazione presentata entro novanta giorni -
sanzioni
- La
tardiva presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione fissa di
Euro 250,00 (Dlgs
471_1997, art. 1, c. 1), oltre
la sanzione per l'eventuale omesso o carente versamento.
Ravvedimento
(art. 13, comma 1, lettera c, D.lgs 471_1997) - E' una
modalita' specificatamente prevista per la presentazione in ritardo. Il
ravvedimento si attua con la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni
rispetto al termine di scadenza naturale, ed il pagamento della sanzione
ridotta a 25 euro - codice tributo 8911 -
corrispondente ad 1/10 del minimo previsto di 250 euro . (Circ. 42_2016)
IVA
non versata -
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione, puo' essere autonomamente
sanata con il ravvedimento (art. 13, dlgs 471_1997).
Poiche' la
dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni e'
"valida", non si applica la sanzione prevista dall'art. 5, comma 1)
del d.lgs. n. 471. Infatti dalla stessa non puo'
risultare un'imposta dovuta (nel senso del citato art. 5) ma, semmai,
un'imposta dichiarata e non versata, come tale da assoggettare alla sanzione del
30% prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471. (CirMin
23_1999, Cap II, punto 1.2.)
Dichiarazione annuale omessa |
L'omessa
presentazione della dichiarazione annuale e' punita con la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta. In ogni caso la
sanzione irrogata non può essere inferiore a Euro 250,00.
Parificabile all'omissione e':
- la presentazione della dichiarazione con un ritardo
superiore a 90 giorni (art.
8, e 2, DPR 322_1998)
- l'invio da parte dell'intermediario con un ritardo
superiore a 90 giorni
L'imposta dovuta, ossia la base di commisurazione
della sanzione, e' calcolata sottraendo dall'ammontare dell'IVA a debito:
- tutti i versamenti effettuati relativi al periodo
d'imposta;
- il credito dell'anno precedente non richiesto a
rimborso;
- le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni
regolarmente eseguite.
Va
precisato, inoltre, che l'imposta detraibile relativa al quarto trimestre
(assolta da quei contribuenti che, per opzione, eseguono i versamenti
trimestralmente) va computata ugualmente in detrazione agli effetti
sanzionatori, se la relativa liquidazione risulti di fatto eseguita, pur in
assenza della dichiarazione annuale. In caso contrario detta imposta rimane
dovuta e concorre, quindi, a determinare la base di commisurazione della
sanzione, fermo restando, peraltro, che il relativo diritto alla detrazione
potrà essere esercitato successivamente, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 19, comma 1, e 28, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, come di recente
modificati, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto.
Oltre
i 90 giorni le dichiarazione si considerano omesse, ma costituiscono titolo per
la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati.
Dichiarazione presentata entro il termine per la
dichiarazione del periodo successivo e prima di attività di accertamento
- e' punita con la sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta e la
sanzione irrogata non può essere inferiore a Euro 250,00
- se l'imposta dovuta e' pari a
zero, o a credito, l'omessa presentazione della dichiarazione e'
punita con la sanzione da Euro 250,00 a 2.000,00.
Ravvedimento - In caso di dichiarazione omessa
(ritardo superiore a 90 giorni) non e' possibile il ravvedimento. La sanzione
sarà comunicata dall'Ufficio.
rev 05 2018