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Telefoni

Telefoni fissi - Telefoni cellulari - detrazione IVA

 

Detrazione iva per uso esclusivo Detrazione iva per uso promisquo
Cellulari 100% 50%
Telefono fisso 100% 50%
Rete internet 100% 50%

Detrazione per uso esclusivo o promisquo. La legge in vigore non prevede limitazioni alla detrazione. Tuttavia e' stato chiarito che - ad esclusione dei casi di di utilizzo esclusivo per l'impresa o professione - l'Amministrazione considera corretta una detrazione del 50% nella generalita' dei casi, dove non e' possibile dare prova dell'utilizzo esclusivo. La Finanziaria 2008 (art.1 comma, 255) stabilisce che gli uffici dovranno concentrare l'attivita' di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 % del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

Nel caso si opti per la detrazione in percentuale maggiore al 50% - che puo' arrivare fino alla detrazione piena del 100% - si deve essere in grado di dimostrare che l'utilizzo è avvenuto ai fini professionali per la quota detratta.

Sono compresi oltre ai costi dei servizi telefonici, anche i costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software), utilizzati per la connessione telefonica, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.

Detrazione IVA per i cellulari - soluzioni alternative

In caso di uso promiscuo e' possibile - in via alternativa:

- portare in detrazione l'intero importo dell'iva, salvo poi assoggettare ad iva la quota di uso privato - uso privato personale o dei dipendenti - sulla base del valore normale.

- optare per la detrazione forfettaria del 50%; in tal caso non deve essere assoggettato ad iva l'uso privato.

Nella Dichiarazione iva deve essere indicato se e' stata detratta una quota superiore al 50%

E' stato indicato con il termine "cellulari" quello che la legge definisce "apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre".

Telefoni fissi - Telefoni cellulari -  imposte dirette

Reddito di lavoro autonomo - TUIR art. 54, c. 3 - Reddito d'impresa - TUIR art. 102 , comma 9

 

% di deducibilità

Cellulari anche in caso di uso esclusivo 80%
Telefono fisso anche in caso di uso esclusivo 80%
Rete internet anche in caso di uso esclusivo

80%

IRES - IRPEF - Deducibilità

Sono compresi:

● i costi dei servizi telefonici

● i costi relativi a beni materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica (es. modem, router e software specifico)

● gli ammortamenti

● i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio

● le spese di impiego e manutenzione

● il costo delle ricariche e schede prepagate (CirMin 47_2008, punto 3.4). L'acquisto deve essere documentato.

I costi relativi al personal computer saranno dedotti secondo i criteri generali. (RisMIn 104_2007)

Limiti alla Deducibilità

La norma che limita la deduzione al 80% assume la funzione di norma di “sistema” e non di norma antielusiva specifica, per cui non puo' essere disapplicata ex art. (CircMin 214_2008). Si ricorda che il comma 8 dell’articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che le “norme tributarie le quali, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi”.

E' stato invece ritenuto interamente detraibile il costo di un impianto di linee telefoniche dedicate, tecnologicamente non accessibili dall'esterno; queste linee erano utilizzate dalla Societa' "in via esclusiva per la trasmissione alle banche clienti dei dati loro necessari per l'erogazione dei servizi bancari". Tale sevizio di "rete trasmissione dati", la Societa' costituiva un sistema di distribuzione interna delle informazioni chiamato "Intranet", che permette di ottimizzare i processi di comunicazione tra ciascuna banca e la sede della Societa' nonche' tra le sedi delle singole banche e le diverse filiali. (RisMin 320_2008)

In senso contrario alla posizione dell’Amministrazione finanziaria si pone la Norma di comportamento n. 175 dell’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti), secondo cui “l’applicazione di tale limitazione anche a beni e servizi di trasmissione dedicati che, per le loro caratteristiche tecniche o per i vincoli oggettivi del sistema in cui sono inseriti, non possono avere utilizzi promiscui, non ha alcuna giustificazione logico-sistematica, in relazione ai principi generali che regolano la determinazione del reddito imponibile ed in particolare all’applicazione del principio di inerenza …. Di conseguenza, si ritiene che la limitazione alla deducibilità prevista dall’articolo 102, comma 9, del TUIR debba riguardare soltanto quelle apparecchiature che, anche solo potenzialmente, si possono prestare ad utilizzi personali o promiscui”.

Anche il CNDCEC ha affermato che l’interpello potrebbe evitare la deducibilità limitata di quelle spese che sono indispensabili per lo svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. che con la circolare n. 1 del 12.5.2008

 

Telefoni cellulari a dosposizione dei dipendenti

I rimborsi quantificati in misura forfetizzata costituiscono reddito di lavoro dipendente e, pertanto, sono assoggettati fiscalmente secondo le regole ordinarie in quanto la quota aziendale non è determinata secondo elementi oggettivi e accertabili sotto il profilo documentale (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.) (Ris 74/2017)

Il mettere telefoni cellulari a disposizione dei dipendenti per uso anche privato, costituisce una prestazione, soggetta ad iva per la differenza tra il corrispettivo eventualmente pagato dal dipendente ed il valore normale. Il valore normale avrebbe dovuto essere definito da un apposito decreto, mai emesso. (DPR 633/72, art. 13, comma 3, lettera d).

rev 03/02/2018