Obbligo di fatturazione elettronica dal 2019 |
La fatturazione
elettronica, gia’ obbligatoria tra privati e Pubblica Amministrazione (Dl
127/2015) è stata estesa anche tra privati dal 1 gennaio 2019.
Va chiarito che
quando si dice che la fatturazione elettronica e’ estesa anche tra privati si
vuol dire che e’ estesa tra soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione,
quindi tra imprese e professionisti (B2B), ma anche per la fatture emesse nei
confronti di soggetti “privati” (B2C) che non hanno partita iva.
La fattura
elettronica tra privati, è una normale fattura emessa, ricevuta, firmata e
conservata però, in maniera digitalizzata.
Ciò significa che
la fatturazione invece che essere in formato cartaceo è emessa o ricevuta in
uno specifico formato elettronico in grado di assicurare l'autenticità dell’origine,
l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della
sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (DPR 633/1972,
art. 21, comma 3). Su ciascuna fattura elettronica deve essere apposta la
firma digitale e la marcatura temporale. Con la prima si assicura
l’identità della persona che ha firmato il documento e l'integrità e
l'immodificabilità del contenuto, mentre la marcatura serve a dimostrare che è
stato creato in una data e orario certi.
L’invio della fattura elettronica
La trasmissione
della fattura elettronica non coinvolge esclusivamente le parti contrattuali a
cui il documento si riferisce (fornitore e destinatario), in quanto tra i due
attori si interpone il SdI, Sistema di interscambio, che riceve la
fattura dal fornitore, effettua i controlli necessari, inoltra la fattura al
destinatario.
Il Sistema di
Interscambio è la struttura informatica, istituita dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, gestita dall’Agenzia delle Entrate, mediante
la quale è possibile trasmettere telematicamente le fatture elettroniche e
inviare le relative notifiche.
Per utilizzare il
Sistema di Interscambio i soggetti emittenti devono accreditarsi su di esso,
aderendo e sottoscrivendo un accordo di servizio.
La trasmissione dei
file verso il Sistema di Interscambio può essere effettuata utilizzando la Pec,
oppure tramite web utilizzando il sito dell’Agenzia delle Entrate; o con
servizi quali Servizio SDICoop, Servizio SPCoop, Servizio SDIFTP.
La conservazione della fattura elettronica
Le fatture emesse e
ricevute cartacee devono essere conservate per un periodo di 10 anni. Lo
stesso vale per le fatture elettroniche. La legge prevede una specifica
procedura obbligatoria per la conservazione delle fatture elettroniche
emesse e ricevute.
Con conservazione
sostitutiva si intende la procedura all’interno del sistema informatico
che conferisce valore legale nel tempo ad un documento informatico. Nel rispetto di specifiche norme,
consente di mantenere il valore del documento inalterato nel tempo, di
mantenerne la leggibilità, la sua integrità e la sua unicità. La
conservazione mantiene il documento a norma in caso di ispezione.
Il responsabile
della conservazione digitale è il soggetto che per legge, è tenuto ad assicurare la trasmissione del
contenuto del pacchetto di versamento al sistema di conservazione seguendo le
modalità descritte nel manuale di conservazione, che rappresenta un obbligo
formale per chi si dota di un sistema di conservazione a norma. Predispone il manuale
di conservazione e ne cura l’aggiornamento periodico in presenza di
cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti
La fatturazione
elettronica in outsourcing
Data la presenza di
molteplici adempimenti amministrativi, di cui qui si e’ dato solo un breve
accenno, che impongono una adeguata infrastruttura tecnologica, con una
manutenzione continuativa per ben 10 anni, e’ ovvio che la via
dell’outsourcing appaia come quella preferibile per le medio piccole aziende.
Altri aspetti
Dal 1.1.2019
l’obbligo di emissione di fatture elettroniche riguarda le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi, nonché le relative variazioni in aumento e in
diminuzione, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o anche solo
identificati nel territorio dello Stato.
La fattura emessa in
formato cartaceo oppure analogico sarà considerata come non emessa con
conseguente applicazione della sanzione di cui all’ articolo 6 del D.Lgs.
471/1997 .
L’obbligo della
fatturazione elettronica tra privati non elimina del tutto l’utilizzo delle
fatture analogiche.
Sono stati
esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che
rientrano nel così detto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2,
Dl 98/2011) e coloro per i quali si applica il regime forfettario (art. 1
commi da 54 a 89, L 190/2014). Tali soggetti pertanto continueranno ad
emettere fatture analogiche.(art. 1 comma 3 DLgs 127/2015)
Inoltre, poiché la
norma prevede l’emissione della fattura elettronica per tutte le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o
identificati nel territorio dello stato, nessun obbligo di emissione elettronica
di tali documenti è prevista nel caso di cessioni o prestazioni di servizio
rese nei confronti di non residenti, sia comunitari che extracomunitari.
Quando l’acquirente è un soggetto
privato (cd. B2C); l’Agenzia mette a disposizione una copia della fattura nel
cassetto fiscale dell’acquirente e, comunque, il cedente deve consegnare la
copia cartacea del documento all’acquirente, salvo esplicita rinuncia da parte
di quest’ultimo.
Sul tema della
fattura elettronica, la Fondazione nazionale dei Commerciali (FNC) e il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(CNDCEC) hanno pubblicato il documento "I servizi contabili nell’era
della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla
contabilità digitale e le opportunità per il commercialista".
rev 05 2018