AUTOVEICOLI - IVA - DETRAZIONE - TAVOLA
SINTETICA |
Eccetto i casi specificatamente previsti la
detrazione e' in via generale limitata al 40%. L’autorizzazione concessa all’Italia
– di limitare la detrazione al 40% - è stata prorogata e scade il 31
dicembre 2019. (Decisione Consiglio CE 08/11/2016, n. 2016/1982/UE)
La detrazione indicata dalla tabella
si applica nella stessa misura a tutte le spese relative ai veicoli,
in particolare:
● riparazioni e manutenzioni;
● modificazioni;
● custodia;
● lubrificanti
e carburanti;
● leasing e noleggio;
● l'importazione,
● l'acquisto anche
intracomunitario del veicolo
● pedaggi
di transito (autostrade)
VEICOLI INTERESSATI • Veicoli a motore - esclusi trattori agricoli e
forestali - normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni
la cui massa massima autorizzata non superi i 3.500 Kg
ed il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non
sia superiore ad otto. (1)
(5) • Tutti i motoveicoli - inclusi ciclomotori -
fino a 350 cc (2) (5) |
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Utilizzo |
Casi |
% di detrazione iva |
Casi di autofattura |
Uso normale da parte di imprese e professionisti - esclusi i casi successivi |
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40% |
Per una diversa % di uso privato: NO |
Agenti e rappresentanti |
|
100 % (3) |
Per la % di uso privato: SI |
Vetture aziendali |
A disposizione di dipendenti senza specifico corrispettivo |
40% |
Per una diversa % di uso privato: NO |
Motocicli oltre 350 cc | indetraibile | ||
in caso di oggetto attivita' propria dell'impresa | 100% detraibile | ||
Oggetto dell'attivita' propria dell'impresa (6) |
Concessionari per vetture per la rivendita - beni merce |
100% (3) |
Per la % di uso privato: SI |
Concessionari per auto da dimostrazione |
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Officine per auto sostitutive ai clienti |
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Utilizzo esclusivo nell'impresa, arte o professione |
Taxi |
100% (3) |
Per la % di uso privato: SI |
Scuola guida |
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Attivita' di noleggio o leasing |
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Vetture aziendali a disposizione di dipendenti dietro corrispettivo (4) |
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Per attivita' dove l'uso e' assolutamente indispensabile. Il contribuente deve provare l'uso esclusivo |
Note
(1) Non ha piu'
rilevanza la suddivisione tra le tipologie di autoveicoli come definite dal
codice della strada. Sono quindi ricompresi tutti i veicoli a motore:
autovetture, caravan, autocarri, ciclomotori, moto fino a 350cc, etc.
(2) Oltre i 350 i motoveicoli sono
considerati beni di lusso e l'iva e' totalmente indetraibile.
(3) L'eventuale
utilizzo parziale ad uso privato deve essere autofatturato a valore normale.
(4) In assenza di un corrispettivo a
valore normale, la detrazione e' al 40%. Per tale motivo per i motoveicoli dati
in uso - senza corrispettivo - ai dipendenti di una impresa di pony express,
l'iva e' detraibile al 40%.
(5) La limitazione riguarda
tutte le spese relative
ai veicoli interessati dalla limitazione e cioe'
quelle concernenti l'acquisto anche intracomunitario del veicolo,
l'importazione, il leasing o noleggio, le modificazione, riparazione e
manutenzione, compresi lubrificanti e carburanti.
(6) RisMin 550378_1990
Esempi
1) Un professionista noleggia un'autovettura per una giornata al prezzo di 150
Euro piu' 33,00 di Iva al 22%. L'iva detraibile e' 13,20 (il 40% di 30,00).
NOTE |
Spese relative ai veicoli
Nella stessa misura in cui e' ammessa in detrazione
l'Iva relativa all'acquisto o all'importazione, e' ammessa in detrazione l'iva
relativa:
- all'acquisto o all'importazione di
carburanti e lubrificanti;
- ai servizi dipendenti da contratti
d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni;
- ai servizi dipendenti da contratti
di locazione finanziaria, di noleggio e simili:
- alle prestazioni di custodia;
- alle manutenzioni e riparazioni;
- al transito stradale e pedaggi
autostradali.
Tipologia di veicoli
Non ha piu' rilevanza il rinvio
operato dalla precedente normativa alla suddivisione tra tipi di autoveicoli
definita dal codice della strada.
La tipologia di veicoli stradali a motore individuata
(terzo periodo della lettera c) dell’articolo 19-bis1 del decreto IVA) prescinde
dalla loro classificazione in sede di immatricolazione; criterio, invece,
adottato dalla previgente disciplina per limitare il diritto alla detrazione.
Motocicli di cilindrata
superiore a 350 - (art. 19bis1, lettera b) - L'IVA e' totalmente indetraibile
tranne che per i soggetti per i quali tali beni formino oggetto dell’attività
propria dell’impresa, per i quali si applicano le regole ordinarie di
determinazione dell’IVA detraibile. (Circolare
Dipart. Politiche Fiscali 6_2008). E' sempre comunque
indetraibile per artisti e professionisti. L'indetraibilita' comprende l’acquisto
dei relativi componenti e ricambi, dei carburanti e lubrificanti destinati ai
motocicli medesimi e delle prestazioni relative agli stessi (manutenzione,
riparazione, custodia e gestione, pedaggi stradali inclusi).
Utilizzo
esclusivo
E' interamente detraibile l’IVA sugli gli acquisti effettuati da soggetti che utilizzano
il veicolo per lo svolgimento di attivita' economiche rispetto alle quali
l'impiego stesso e' assolutamente indispensabile. In questi casi il
veicolo mantiene la sua destinazione esclusivamente aziendale o personale se il
diverso utilizzo avviene in una minima percentuale.
Spetta al contribuente provare che l'autoveicolo è utilizzato
esclusivamente per lo svolgimento dell'attività.
Sono previsti alcuni casi in cui il contribuente non
e' tenuto a provare l'utilizzo esclusivo. Il veicolo mantiene la sua
destinazione esclusivamente aziendale o personale se il diverso utilizzo avviene
in una minima percentuale. Sono quelle in cui:
- il veicolo rientra fra i beni che formano l'oggetto
proprio dell'attivita' svolta (produzione o commercio del bene).
- il veicolo viene utilizzato come taxi;
- il veicolo viene utilizzato ai fini di formazione
da una scuola guida;
- il veicolo viene utilizzato per noleggio o
leasing;
- il veicolo viene utilizzato da rappresentanti
di commercio.
Autoconsumo - Per i veicoli per i quali la
detrazione iva e' stata limitata al 40% non è tassato quale autoconsumo
l’uso personale o familiare da parte dell’imprenditore o professionista
dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore del personale
dipendente senza l’addebito di un corrispettivo specifico. (n. 1, sesto comma,
art. 3, DPR 633_72 - introdotto dalla lettera a) del comma 261 dell’articolo 1
della legge finanziaria 2008)
Utilizzo
di percentuali differenti dal 40% - Secondo il Ministero (Circolare Dipart. Politiche Fiscali
6_2008) non è consentito al contribuente, per cui e'
prevista la limitazione della detrazione al 40%, adottare il diverso
comportamento consistente nella detrazione integrale dell’imposta all’atto
dell’acquisto dei beni e servizi in questione e nella successiva applicazione
dell’IVA per autoconsumo per l’utilizzo privato dei medesimi nella quantita'
- maggiore del 40% - definita dal contribuente.
Uso
promiscuo degli autoveicoli con diritto alla detrazione piena - In caso di utilizzo
promiscuo degli autoveicoli con diritto alla detrazione piena va applicato
l'art. 19, comma 4, secondo cui la "l'ammontare indetraibile e' determinato
secondo criterio oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi
acquistati."
Agenti e
rappresentanti di commercio - Possono detrarre l'iva fino al 100%. La regola vuole che la detrazione
dell’imposta vada commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli
utilizzati nell’esercizio dell’impresa. In tal caso, ove all’atto dell’acquisto
del veicolo sia stata operata la detrazione integrale dell’imposta, il
successivo impiego per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA
con una base imponibile pari al valore normale (determinato ai sensi delle
regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto
IVA). In altre parole e' possibile all'acquisto detrarre l'iva al 100%, e
successivamente, se ad esempio nell'anno l'autovettura e' stata utilizzata al
20% (su base chilometrica) per uso privato, emettere autofattura per quel 20%.
In caso di acquisto, il 20% dovra' essere calcolato sulla base del costo, quindi
sulla base della quota di ammortamento annuo.
Se l'autovettura e' data in uso ai
dipendenti dell'agente quale benefit, il corrispettivo da addebitare è quello
previsto in via generale per i dipendenti.
Autoveicoli
assegnati ai dipendenti - Spetta la detrazione
integrale dell'Iva relativa alle autovetture assegnate ai
dipendenti, purche' per tale benefit
sia fatturato ai dipendenti un corrispettivo non inferiore al
valore normale. (art.
13, comma 3, lettera d, Dpr 633/72). Il valore normale sarà definito da un
prossimo decreto (art. 14, Dpr 633/72). Attualmente il valore normale è
individuato secondo quanto previsto per le
imposte dirette (art. 51, TUIR). Trattandosi di operazione a fronte di
corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la
rivalsa ossia di emettere fattura (art. 18, comma 1, Dpr 633/72). Non e'
sufficiente il solo addebito in busta paga.
- Spetta la detrazione integrale dell'Iva
relativa alle autovetture assegnate ai dipendenti, purche' per tale benefit sia fatturato ai dipendenti un corrispettivo
non inferiore al valore normale.
(art. 13, comma 3, lettera d, Dpr 633/72). Il valore
rev 04 2018