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Autoveicoli e spese di gestione

AUTOVEICOLI - IVA - DETRAZIONE - TAVOLA SINTETICA

(art. 19bis 1)

Eccetto i casi specificatamente previsti la detrazione e' in via generale limitata al 40%. L’autorizzazione concessa all’Italia – di limitare la detrazione al 40% - è stata prorogata e scade il 31 dicembre 2019. (Decisione Consiglio CE 08/11/2016, n. 2016/1982/UE)

La detrazione indicata dalla tabella si applica nella stessa misura a tutte le spese relative ai veicoli, in particolare:

riparazioni e manutenzioni;

modificazioni;

● custodia;

lubrificanti e carburanti;

leasing e noleggio; 

l'importazione, 

l'acquisto anche intracomunitario del veicolo

pedaggi di transito (autostrade)

 

VEICOLI INTERESSATI 

• Veicoli a motore - esclusi trattori agricoli e forestali - normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non superi i 3.500 Kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non sia superiore ad otto. (1) (5)

• Tutti i motoveicoli - inclusi ciclomotori - fino a 350 cc (2) (5)

Utilizzo

Casi

% di detrazione iva

Casi di autofattura

Uso normale da parte di imprese e professionisti - esclusi i casi successivi

 


40%

Per una diversa % di uso privato: NO

Agenti e rappresentanti

 


100 % (3)

Per la % di uso privato: SI
Vetture aziendali 

A disposizione di dipendenti senza specifico corrispettivo

40%

Per una diversa % di uso privato: NO
Motocicli oltre 350 cc

indetraibile
in caso di oggetto attivita' propria dell'impresa 100% detraibile

Oggetto dell'attivita' propria dell'impresa (6)

Concessionari per vetture per la rivendita - beni merce

100% (3)

Per la % di uso privato: SI

Concessionari per auto da dimostrazione

Officine per auto sostitutive ai clienti

Utilizzo esclusivo nell'impresa, arte o professione

Taxi

100% (3)

Per la % di uso privato: SI

Scuola guida

Attivita' di noleggio o leasing

Vetture aziendali a disposizione di dipendenti dietro corrispettivo (4)

Per attivita' dove l'uso e'   assolutamente indispensabile. Il contribuente deve provare l'uso esclusivo

 

Note

(1) Non ha piu' rilevanza la suddivisione tra le tipologie di autoveicoli come definite dal codice della strada. Sono quindi ricompresi tutti i veicoli a motore: autovetture, caravan, autocarri, ciclomotori, moto fino a 350cc, etc.

(2) Oltre i 350 i motoveicoli sono considerati beni di lusso e l'iva e' totalmente indetraibile.

(3) L'eventuale utilizzo parziale ad uso privato deve essere autofatturato a valore normale.

(4) In assenza di un corrispettivo a valore normale, la detrazione e' al 40%. Per tale motivo per i motoveicoli dati in uso - senza corrispettivo - ai dipendenti di una impresa di pony express, l'iva e' detraibile al 40%.

(5) La limitazione riguarda tutte le spese relative ai veicoli interessati dalla limitazione e cioe' quelle concernenti l'acquisto anche intracomunitario del veicolo, l'importazione, il leasing o noleggio, le modificazione, riparazione e manutenzione, compresi lubrificanti e carburanti.

(6) RisMin 550378_1990


Esempi

1) Un professionista noleggia un'autovettura per una giornata al prezzo di 150 Euro piu' 33,00 di Iva al 22%. L'iva detraibile e' 13,20 (il 40% di 30,00).


 

NOTE

Spese relative ai veicoli

Nella stessa misura in cui e' ammessa in detrazione l'Iva relativa all'acquisto o all'importazione, e' ammessa in detrazione l'iva relativa:

- all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti;

- ai servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni;

- ai servizi dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili:

- alle prestazioni di custodia;

- alle manutenzioni e riparazioni;

- al transito stradale e pedaggi autostradali.

Tipologia di veicoli

Non ha piu' rilevanza il rinvio operato dalla precedente normativa alla suddivisione tra tipi di autoveicoli definita dal codice della strada.

La tipologia di veicoli stradali a motore individuata (terzo periodo della lettera c) dell’articolo 19-bis1 del decreto IVA) prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione; criterio, invece, adottato dalla previgente disciplina per limitare il diritto alla detrazione.

Motocicli di cilindrata superiore a 350 - (art. 19bis1, lettera b) - L'IVA e' totalmente indetraibile tranne che per i soggetti per i quali tali beni formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, per i quali si applicano le regole ordinarie di determinazione dell’IVA detraibile. (Circolare Dipart. Politiche Fiscali 6_2008). E' sempre comunque indetraibile per artisti e professionisti. L'indetraibilita' comprende l’acquisto dei relativi componenti e ricambi, dei carburanti e lubrificanti destinati ai motocicli medesimi e delle prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, pedaggi stradali inclusi).

Utilizzo esclusivo

E' interamente detraibile l’IVA sugli gli acquisti effettuati da soggetti che utilizzano il veicolo per lo svolgimento di attivita' economiche rispetto alle quali l'impiego stesso e' assolutamente indispensabile. In questi casi il veicolo mantiene la sua destinazione esclusivamente aziendale o personale se il diverso utilizzo avviene in una minima percentuale.

Spetta al contribuente provare che l'autoveicolo è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività.

Sono previsti alcuni casi in cui il contribuente non e' tenuto a provare l'utilizzo esclusivo. Il veicolo mantiene la sua destinazione esclusivamente aziendale o personale se il diverso utilizzo avviene in una minima percentuale. Sono quelle in cui:

- il veicolo rientra fra i beni che formano l'oggetto proprio dell'attivita' svolta (produzione o commercio del bene).

- il veicolo viene utilizzato come taxi;

- il veicolo viene utilizzato ai fini di formazione da una scuola guida;

- il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing;

- il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.

 

Autoconsumo - Per i veicoli per i quali la detrazione iva e' stata limitata al 40% non è tassato quale autoconsumo l’uso personale o familiare da parte dell’imprenditore o professionista dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore del personale dipendente senza l’addebito di un corrispettivo specifico. (n. 1, sesto comma, art. 3, DPR 633_72 - introdotto dalla lettera a) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008)

Utilizzo di percentuali differenti dal 40% - Secondo il Ministero (Circolare Dipart. Politiche Fiscali 6_2008) non è consentito al contribuente, per cui e' prevista la limitazione della detrazione al 40%, adottare il diverso comportamento consistente nella detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto dei beni e servizi in questione e nella successiva applicazione dell’IVA per autoconsumo per l’utilizzo privato dei medesimi nella quantita' - maggiore del 40% - definita dal contribuente.

Uso promiscuo degli autoveicoli con diritto alla detrazione piena - In caso di utilizzo promiscuo degli autoveicoli con diritto alla detrazione piena va applicato l'art. 19, comma 4, secondo cui la "l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criterio oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati." 

Agenti e rappresentanti di commercio - Possono detrarre l'iva fino al 100%. La regola vuole che la detrazione dell’imposta vada commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli utilizzati nell’esercizio dell’impresa. In tal caso, ove all’atto dell’acquisto del veicolo sia stata operata la detrazione integrale dell’imposta, il successivo impiego per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA con una base imponibile pari al valore normale (determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA). In altre parole e' possibile all'acquisto detrarre l'iva al 100%, e successivamente, se ad esempio nell'anno l'autovettura e' stata utilizzata al 20% (su base chilometrica) per uso privato, emettere autofattura per quel 20%. In caso di acquisto, il 20% dovra' essere calcolato sulla base del costo, quindi sulla base della quota di ammortamento annuo.

Se l'autovettura e' data in uso ai dipendenti dell'agente quale benefit, il corrispettivo da addebitare è quello previsto in via generale per i dipendenti.

Autoveicoli assegnati ai dipendenti - Spetta la detrazione integrale dell'Iva relativa alle autovetture assegnate ai dipendenti, purche' per tale benefit sia fatturato ai dipendenti un corrispettivo non inferiore al valore normale. (art. 13, comma 3, lettera d, Dpr 633/72). Il valore normale sarà definito da un prossimo decreto (art. 14, Dpr 633/72). Attualmente il valore normale è individuato secondo quanto previsto per le imposte dirette (art. 51, TUIR). Trattandosi di operazione a fronte di corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ossia di emettere fattura (art. 18, comma 1, Dpr 633/72). Non e' sufficiente il solo addebito in busta paga.

 - Spetta la detrazione integrale dell'Iva relativa alle autovetture assegnate ai dipendenti, purche' per tale benefit sia fatturato ai dipendenti un corrispettivo non inferiore al valore normale. (art. 13, comma 3, lettera d, Dpr 633/72). Il valore

rev 04 2018