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L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’imposta di soggiorno, chiamata anche tassa di soggiorno, è un’imposta applicata su chi soggiorna in strutture ricettive alberghiere o extra-alberghiere. (art. 4, Dl 23/2011)

Non tutti i comuni possono applicare la tassa di soggiorno, ma solo i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno.

L’imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio del Comune. L’imposta di soggiorno è un’imposta fissa richiesta alle persone che alloggiano presso le strutture ricettive di quei comuni che hanno deliberato di applicare la tassa.

Importo dell’imposta

I Comuni devono stabilire la tassa di soggiorno “«secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno”.

Di solito i prezzi variano da 1 a 5 euro a notte in base alla tipologia d’alloggio e alle stelle dell’albergo. In alcuni casi si decide di applicare la tassa di soggiorno una tantum, indipendentemente dalle notti di soggiorno.

Esenzioni

I Comuni hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonchè di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari situazioni o per determinati periodi di tempo.

Tra le esenzioni più applicate ci sono:

·         I bambini fino ai 10 anni, a volte 14 anni ma anche 18.

·         Chi pernotta presso gli ostelli della gioventù

·         I malati

·         I disabili

·         Gli accompagnatori di persone malate o disabili (di solito uno per paziente)

·         I genitori di malati minori di diciotto anni

·         Gli autisti e gli accompagnatori turistici (di solito uno ogni 20/25 partecipanti)

·         I residenti e a volte anche gli iscritti all’anagrafe (quindi gli aire)

·         Le forze armate

Le esenzioni sono spesso subordinate alla presentazione al gestore della struttura di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o di lavoro.

In alcuni casi l’imposta di soggiorno è prevista solo in alcuni periodi dell’anno ossia nei periodi di alta e/o media stagione.

Obblighi delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di riscuotere l’imposta di soggiorno secondo le modalità stabilite dal proprio Comune

In tutti i casi la tassa di soggiorno va pagata direttamente presso la struttura dove si alloggia.

Il Modello 21

 

I gestori delle strutture ricettive (che non sono sostituti d’imposta ma “agenti contabili”), devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

In caso di mancato pagamento il gestore ha l’obbligo di comunicare al comune le generalità del cliente, ma solo se espressamente richiesto nel regolamento comunale sulla tassa di soggiorno.

Modalità di presentazione

Il conto della gestione, redatto sul "Mod. 21 - Conto di gestione" deve essere presentato esclusivamente in copia originale,  sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva.

Ogni Comune dovra' deliberare le modalità di invio

Contenuto del Conto di Gestione

Nel Conto della gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno di riferimento e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune.

Come compilare il Modello 21 - Conto di gestione

 Il "Modello 21 - Conto della gestione" dovrà fornire le seguenti informazioni, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Comune:

  • La denominazione gestore e denominazione struttura
  • l’annualità in cui è stata riscossa l’imposta
  • il numero progressivo per ogni riga compilata
  • Periodo e oggetto della riscossione
  • Estremi riscossione: l'importo dichiarato dal gestore in sede di dichiarazione periodica. Deve corrispondere all'importo effettivamente riscosso presso i soggetti passivi dell'Imposta di soggiorno.
  • Estremi dei versamenti in Tesoreria.

Nel caso in cui un gestore incassi l’imposta per più strutture i modelli da presentare saranno tanti quanti sono le strutture ricettive.

Sanzioni e ravvedimento

Nel caso in cui ci siano errori o violazioni degli obblighi in merito alla tassa di soggiorno è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le strutture ricettive che parte da un minimo di 25€ ad un massimo di 500€ (art. 7-bis, comma 1, DLgs 267/00).

I gestori delle strutture ricettive non sono sostituti d’imposta ma “agenti contabili” (Corte dei Conti Deliberazione n. 96/2016/PAR) per cui le violazioni compiute dal gestore della struttura - omissioni e ritardi nel versamento del tributo - non sono considerate violazioni tributarie. Per tanto non e’ applicabile il ravvedimento operoso (art. 13, dlgs 472/1997)

Sono invece sanzionabili ex art. 7-bis del TUEL (Testo Unico Enti Locali), che consente ai regolamenti comunali di fissare sanzioni amministrative pecuniarie le cui misure minime e massime devono essere ricomprese tra 25 e 500 euro (art. 16, comma 2, L. 1981/689), e fatta salva l’eventuale responsabilità penale del trasgressore, con possibilità di stabilire ipotesi di ravvedimento e mediazione.

Agenti contabili

In generale il gestore ha l’obbligo di:

  • Verificare le generalità del cliente e se non abbia diritto all’esenzione
  • Calcolare l’importo effettivo dell’imposta di soggiorno per ogni cliente
  • Chiedere e ricevere il pagamento dell’imposta
  • Fare e rilasciare una copia della ricevuta di pagamento dell’imposta al cliente
  • Nel caso di rifiuto fare quanto specificato dal regolamento comunale sull’imposta di soggiorno
  • Fornire al comune le generalità di chi soggiorna, secondo le modalità specificate nel regolamento comunale
  • Versare al comune le somme riscosse nei modi specificati dal regolamento comunale
  • Conservare le ricevute dei pagamenti dell’imposta di soggiorno e la documentazione per esenzione per un periodo di 5 anni ed esibirle quando richieste dal comune

Storia della tassa di Soggiorno

La prima tassa di soggiorno in Italia è stata introdotta nel 1910 sotto re Vittorio Emanuele III solo nei comuni con stabilimenti idroterapici, stazioni climatiche e stazioni balneari. La legge è stata successivamente ampliata con il Regio decreto-legge del 24 novembre 1938, estendendo la possibilità di applicare l’imposta di soggiorno in tutte le altre località italiane di interesse turistico. E’ stata in fine abolita il 1° gennaio 1989.

L’imposta di soggiorno è stata nuovamente introdotta dalla legge n° 42/2009 sul federalismo fiscale che  ha dato la possibilità agli enti locali di usufruire di alcune riscossioni fiscali.