Stampa
New Page 5

Comunicazioni delle operazioni in contanti con turisti esteri da inviare entro il 10 o 20 aprile

(art. 3, comma 2-bis, DL 16/2012)

I commercianti al minuto e assimilati (es. albergatori, ristoratori, pubblici esercizi, ambulanti) e agenzie di viaggio che hanno effettuato nei confronti di turisti extraeuropei. operazioni in contanti  per un importo compreso tra 3.000 e 15.000 euro (per le operazioni sino al 3 luglio 2017) oppure tra 3.000 euro e 10.000 euro (per le operazioni dal 4 luglio 2017) devono inviare la prevista Comunicazione entro il 10 (Iva trimestrali) o 20 aprile (Iva mensili).  

Le regole

I soggetti obbligati alla comunicazione:

  • i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati (ex art. 22 del DPR 633/72 - es. albergatori, ristoratori, pubblici esercizi, ambulanti);
  • le agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72)

Le operazioni da comunicare:

  • le operazioni legate al turismo, il cui pagamento avviene in contanti, per un importo compreso tra 3.000 e 15.000 euro (per le operazioni sino al 3 luglio 2017) oppure tra 3.000 euro e 10.000 euro (per le operazioni dal 4 luglio 2017):
  • effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

Modalità

  • utilizzando il modello di Comunicazione Polivalente, compilando in forma analitica (non aggregata) il quadro TU. , con invio telematico;
  • nel modello polivalente è necessario barrare la casella “Operazioni legate al turismo” contenuta nel Frontespizio

Scadenza dell’invio

Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel 2017 entro il 10 aprile 2018 (per i soggetti che liquidano l’IVA su base mensile) o entro il 20 aprile 2018 (per gli altri soggetti).

Sanzioni e ravvedimento

Non essendo previste specifiche sanzioni in caso di omessa / errata compilazione del quadro TU, si ritiene che trovi applicazione la sanzione da €.258 a €. 2.065 (art. 11 DLgs 471/97).

E’ comunque applicabile il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.lgs. 472/1997). ll versamento della sanzione ridotta deve essere effettuato utilizzando il modello F24 codice tributo 8911  

Note

Si ritiene applicabile il limite minimo di 3.000 euro - anzichè 1.000 - in forza della ratio complessiva della comunicazione e delle norme sulla limitazione dell’uso del contante, nonostante l’art. 3 comma 2-bis del DL 16/2012, il provv. Agenzia Entrate 2 agosto 2013 n. 94908 e le istruzioni alla compilazione facciano riferimento all’importo minimo di 1.000 euro, come fissato dall’art. 49 del DLgs. 231/2007 sino al 31 dicembre 2015.

Il limite a partire dal quale è fatto divieto di utilizzo del denaro contante è stabilito dall’art. 49 del DLgs. 231/2007 ed è attualmente pari a 3.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2016).

Per le operazioni superiori a 10.000 euro permane il divieto di operare in contanti.