Comunicazioni
delle operazioni in contanti con turisti esteri da inviare entro il 10 o 20
aprile
(art. 3, comma 2-bis, DL 16/2012)
I commercianti al minuto e assimilati
(es. albergatori, ristoratori, pubblici esercizi, ambulanti) e agenzie di
viaggio che hanno effettuato nei confronti di turisti extraeuropei. operazioni
in contanti per un importo compreso
tra 3.000 e 15.000 euro (per le operazioni sino al 3 luglio 2017) oppure
tra 3.000 euro e 10.000 euro (per le operazioni dal 4 luglio 2017) devono
inviare la prevista Comunicazione entro il 10 (Iva trimestrali) o 20 aprile
(Iva mensili).
Le regole
I soggetti obbligati alla
comunicazione:
- i commercianti al minuto e gli
altri soggetti assimilati (ex art. 22 del DPR 633/72 - es. albergatori,
ristoratori, pubblici esercizi, ambulanti);
- le agenzie di viaggio (art.
74-ter del DPR 633/72)
Le operazioni da comunicare:
- le operazioni legate al turismo,
il cui pagamento avviene in contanti, per un importo compreso tra 3.000
e 15.000 euro (per le operazioni sino al 3 luglio 2017) oppure tra 3.000
euro e 10.000 euro (per le operazioni dal 4 luglio 2017):
- effettuate nei confronti di persone
fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da
quella di uno degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato
italiano.
Modalità
- utilizzando il modello di
Comunicazione Polivalente, compilando in forma analitica (non
aggregata) il quadro TU. , con invio telematico;
- nel modello polivalente è
necessario barrare la casella “Operazioni legate al turismo” contenuta
nel Frontespizio
Scadenza dell’invio
Invio della comunicazione relativa
alle operazioni effettuate nel 2017 entro il 10 aprile 2018 (per i soggetti
che liquidano l’IVA su base mensile) o entro il 20 aprile 2018 (per gli altri
soggetti).
Sanzioni e ravvedimento
Non essendo previste
specifiche sanzioni in caso di omessa / errata compilazione del quadro TU, si
ritiene che trovi applicazione la sanzione da €.258 a €.
2.065 (art. 11 DLgs 471/97).
E’ comunque applicabile il
ravvedimento operoso (articolo 13 del D.lgs. 472/1997). ll versamento della
sanzione ridotta deve essere effettuato utilizzando il modello F24 codice
tributo 8911
Note
Si ritiene applicabile il limite
minimo di 3.000 euro - anzichè 1.000 - in forza della ratio complessiva della
comunicazione e delle norme sulla limitazione dell’uso del contante,
nonostante l’art. 3 comma 2-bis del DL 16/2012, il provv. Agenzia Entrate 2
agosto 2013 n. 94908 e le istruzioni alla compilazione facciano riferimento
all’importo minimo di 1.000 euro, come fissato dall’art. 49 del DLgs.
231/2007 sino al 31 dicembre 2015.
Il limite a partire dal quale è fatto
divieto di utilizzo del denaro contante è stabilito dall’art. 49 del DLgs.
231/2007 ed è attualmente pari a 3.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2016).
Per le operazioni superiori a 10.000
euro permane il divieto di operare in contanti.