Stampa
New Page 1

SPESOMETRO - SANZIONI E RAVVEDIMENTO

 

Sanzioni

(art. 11, c. 2bis, Dl 471 /1997 – modificato da DL 193/2016)

·         In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione di 2,00 euro per ogni fattura, sino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre.

·         La sanzione è di 1,00 euro per ogni fattura, sino ad un massimo di 500 euro a trimestre (ridotta alla metà), se entro 15 giorni dalla scadenza dell’invio, viene trasmessa la comunicazione omessa o errata.

Per l’anno 2017 essendo previsto l’invio semestrale in luogo di quello trimestrale, la sanzione massima sarà di 2.000 euro.

La sanatoria sulle sanzioni riguarda anche i contribuenti che hanno esercitato l’opzione di cui al Dlgs 127/2015 (spesometro volontario) ai quali veniva applicata la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro (comma 1 dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997) ora sostituita dalla legge di conversione con quella prevista dal comma 2-bis dell’articolo 11 per l’adempimento obbligatorio (quindi 2 euro a fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre).

Sino al 23/10/2016 la sanzione applicata era quella prevista per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (Dl 471 /1997 all’art. 1. lettera a) ossia da euro 250 a euro 2.000.

Ravvedimento operoso

  • Per la mancata o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica il ravvedimento come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 (risoluzioni n. 104/2017 e 87/2017).

Se il ravvedimento avviene con l’invio entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria (con nuovo invio in sostituzione di quello omesso o con errori), la sanzione sarà ridotta al 50%, ossia 1 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 500 euro a trimestre (1.000 per i semestri del 2017).

Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (cumulo giuridico)

Dal punto di vista operativo, quindi, all’omissione o all’errata trasmissione dei dati sono applicabili le regole ordinarie previste dall’istituto del ravvedimento operoso mediante:

  • l’invio della comunicazione inizialmente omessa o errata;
  • pagamento della sanzione ridotta a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione;
  • codice tributo da utilizzare:  8911.

Sarà, quindi, possibile godere delle seguenti riduzioni:

  • a 1/9 del minimo della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
  • a 1/8 del minimo della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
  • a 1/7 del minimo della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
  • a 1/6 del minimo della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
  • a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la constatazione della violazione e fino alla notifica dell’atto impositivo.

Esempio fornito dall’Agenzia (Ris.104 / 2017)

Esempio: Si consideri un contribuente che abbia inviato una errata comunicazione dei dati di 180 fatture e che l’abbia ritrasmessa nei 15 giorni successivi alla scadenza. Se il ravvedimento avviene entro 90 giorni, la sanzione ridotta sarà pari a 20,00 euro, derivante dal seguente calcolo:

  • sanzione base per 180 fatture omesse/errate, con comunicazione reinviata entro 15 giorni, pari a 180,00 euro (1 euro a fattura);
  • riduzione al nono per ravvedimento avvenuto entro i 90 giorni, pari a 20,00 euro (180/9).

Sulla base dell’esempio riportiamo parte delle Tabelle dell’Agenzia : Tabella A, comunicazione corretta entro i primi 15 giorni; Tabella B, comunicazione corretta oltre i 15 giorni).

NOTA - Il termine finale per la determinazione della riduzione della sanzione è collegato al termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale e non a quello della comunicazione dei dati delle fatture, fatta eccezione per la riduzione della sanzione a 1/9.


*********

New Page 3

 

Tabella A - Esempio dell'Agenzia - Correzione entro 15 giorni

 

Correzione entro 15 giorni

Ravvedimento

Scadenza

invio

 

entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore

entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione

oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione

dopo la constatazione della violazione

I° trimestre

 

31 maggio anno n

15 giugno anno n

euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9)

entro il 29 agosto anno n

euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8)

entro il 30 aprile anno n+1

euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7)

entro il 30 aprile anno n+2

euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6)

entro il 31 dicembre n+6

euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5)

fino alla notifica dell’atto impositivo

II° trimestre

 

16 settembre anno n

1° ottobre anno n

euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9)

entro il 15 dicembre anno n

euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8)

entro il 30 aprile anno n+1

euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7)

entro il 30 aprile anno n+2

euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6)

entro il 31 dicembre n+6

euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5)

fino alla notifica dell’atto impositivo

III° trimestre

 

30 novembre anno n

15 dicembre anno n

euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9)

entro il 28 febbraio anno n+1

euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8)

entro il 30 aprile anno n+1

euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7)

entro il 30 aprile anno n+2

euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6)

entro il 31 dicembre n+6)

euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5)

fino alla notifica dell’atto impositivo

New Page 4

**

Tabella B - Esempio dell'Agenzia - Correzione oltre 15 giorni

 

Correzione oltre 15 giorni

Ravvedimento

Scadenza invio

 

entro 90 giorni dalla omissione o dall’errore

entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione

oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione

dopo la constatazione della violazione

I° trimestre

 

31 maggio anno n

da 16 giugno anno n

euro 40 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9)

entro il 28 febbraio anno n+1

euro 43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8)

entro il 30 aprile anno n+1

euro 51,43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7)

entro il 30 aprile anno n+2

euro 60 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6)

entro il 31 dicembre n+6)

euro 72 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5)

fino alla notifica dell’atto impositivo

II° trimestre

 

16 settembre anno n

da1 2 ottobre anno n

euro 40 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9)

entro il 28 febbraio anno n+1

euro 43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8)

entro il 30 aprile anno n+1

euro 51,43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7)

entro il 30 aprile anno n+2

euro 60 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6)

entro il 31 dicembre n+6)

euro 72 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5)

fino alla notifica dell’atto impositivo

III° trimestre

 

30 novembre anno n

dal 16 dicembre anno n

euro 40 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9)

entro il 28 febbraio anno n+1

euro 43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8)

entro il 30 aprile anno n+1

euro 51,43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7)

entro il 30 aprile anno n+2

euro 60 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6)

entro il 31 dicembre n+6)

euro 72 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5)

fino alla notifica dell’atto impositivo