SPESOMETRO - SANZIONI E RAVVEDIMENTO |
Sanzioni
(art. 11, c. 2bis,
Dl 471 /1997 – modificato da DL 193/2016)
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In caso di
omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica
la sanzione di 2,00 euro per ogni fattura,
sino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre.
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La sanzione
è di 1,00 euro per ogni fattura, sino ad un massimo di 500 euro a trimestre (ridotta alla
metà), se entro 15 giorni dalla scadenza dell’invio, viene trasmessa la
comunicazione omessa o errata.
Per l’anno 2017 essendo previsto l’invio semestrale
in luogo di quello trimestrale, la sanzione massima sarà di 2.000 euro.
La sanatoria sulle sanzioni riguarda
anche i contribuenti che hanno esercitato l’opzione di cui al Dlgs 127/2015
(spesometro volontario) ai quali veniva applicata la sanzione fissa da 250 a
2.000 euro (comma 1 dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997) ora sostituita dalla
legge di conversione con quella prevista dal comma 2-bis dell’articolo 11 per
l’adempimento obbligatorio (quindi 2 euro a fattura con un massimo di 1.000
euro a trimestre).
Sino al 23/10/2016 la sanzione
applicata era quella prevista per omissione di ogni comunicazione prescritta
dalla legge tributaria (Dl 471 /1997 all’art. 1. lettera a) ossia da euro 250
a euro 2.000.
Ravvedimento operoso
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Per la mancata o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica il ravvedimento come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 (risoluzioni n. 104/2017 e 87/2017).
Se il ravvedimento avviene con l’invio
entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria (con nuovo invio in sostituzione di
quello omesso o con errori), la sanzione sarà ridotta al 50%, ossia 1 euro per
ciascuna fattura fino ad un massimo di 500 euro a trimestre (1.000 per i
semestri del 2017).
Non si applica l'articolo 12 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (cumulo giuridico)
Dal punto di vista operativo, quindi, all’omissione
o all’errata trasmissione dei dati sono applicabili le regole ordinarie
previste dall’istituto del ravvedimento operoso mediante:
- l’invio
della comunicazione inizialmente omessa o errata;
- pagamento
della sanzione ridotta a seconda del momento in cui interviene la
regolarizzazione;
- codice
tributo da utilizzare: 8911.
Sarà, quindi, possibile godere delle seguenti riduzioni:
- a 1/9
del minimo della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90
giorni;
- a 1/8
del minimo della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno
successivo;
- a 1/7
del minimo della sanzione in caso di regolarizzazione entro il
secondo anno successivo;
- a 1/6
del minimo della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il
secondo anno successivo;
- a 1/5
della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la constatazione
della violazione e fino alla notifica dell’atto impositivo.
Esempio fornito dall’Agenzia (Ris.104 / 2017)
Esempio: Si consideri un contribuente che
abbia inviato una errata comunicazione dei dati di 180 fatture e che l’abbia
ritrasmessa nei 15 giorni successivi alla scadenza. Se il ravvedimento
avviene entro 90 giorni, la sanzione ridotta sarà pari a 20,00 euro,
derivante dal seguente calcolo:
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Sulla base dell’esempio riportiamo parte delle
Tabelle dell’Agenzia : Tabella A, comunicazione corretta
entro i primi 15 giorni; Tabella B, comunicazione corretta
oltre i 15 giorni).
NOTA - Il termine finale per la
determinazione della riduzione della sanzione è collegato al termine di
presentazione della dichiarazione IVA annuale e non a quello della comunicazione
dei dati delle fatture, fatta eccezione per la riduzione della sanzione a 1/9.
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Tabella A - Esempio dell'Agenzia - Correzione
entro 15 giorni |
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Correzione entro 15 giorni |
Ravvedimento |
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Scadenza invio |
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entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore |
entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno nel corso del
quale è stata commessa la violazione |
entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a
quello in corso del quale è stata commessa la violazione |
oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a
quello in corso del quale è stata commessa la violazione |
dopo la constatazione della violazione |
I° trimestre 31 maggio anno n |
15 giugno anno n |
euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n |
euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 |
euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 |
euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 |
euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
II° trimestre 16 settembre anno n |
1° ottobre anno n |
euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n |
euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 |
euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 |
euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 |
euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
III° trimestre 30 novembre anno n |
15 dicembre anno n |
euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1 |
euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 |
euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 |
euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6) |
euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
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Tabella B - Esempio dell'Agenzia - Correzione oltre 15
giorni |
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Correzione oltre 15 giorni |
Ravvedimento |
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Scadenza invio |
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entro 90 giorni dalla omissione o dall’errore |
entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno
nel corso del quale è stata commessa la violazione |
entro il termine della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione |
oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione |
dopo la constatazione della violazione |
I°
trimestre 31 maggio
anno n |
da 16 giugno
anno n |
euro 40 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1 |
euro 43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 |
euro 51,43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 |
euro 60 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6) |
euro 72 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
II° trimestre 16 settembre anno n |
da1 2 ottobre anno n |
euro 40 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1 |
euro 43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 |
euro 51,43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 |
euro 60 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6) |
euro 72 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
III° trimestre 30 novembre anno n |
dal 16 dicembre anno n |
euro 40 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1 |
euro 43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 |
euro 51,43 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 |
euro 60 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6) |
euro 72 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |